Rassegna Giurisprudenziale

Assegno di mantenimento e crisi economica causata dal COVID19

di 1 Giugno 2020 Giugno 5th, 2020 No Comments

Il COVID-19 ha inciso profondamente anche sulle problematiche che affliggono le coppie divise accentuando, specialmente in quelle caratterizzate da un maggior grado di litigiosità, tensioni probabilmente mai sopite.

Si è già avuto modo di approfondire il tema dell’attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario a seguito delle limitazioni alla libertà di spostamento disposte con il DPCM del 9/03/2020 e rese via via più restrittive con i successivi provvedimenti ma tale aspetto non è l’unico sul quale si stanno riversando gli effetti della crisi economica conseguente alla pandemia.

Durante il lockdown, che ha imposto la chiusura di tutte le attività considerate non essenziali, moltissimi lavoratori autonomi, commercianti, professionisti e lavoratori dipendenti hanno subito una sensibile contrazione del proprio reddito o peggio ancora hanno perso il lavoro, con la conseguenza che adempiere agli obblighi di carattere economico derivanti dalla disgregazione del nucleo famigliare è diventato estremamente difficoltoso quando non impossibile.

Ciò nonostante, la perdita o la contrazione del reddito da lavoro non sono idonee di per sé sole a legittimare la sospensione ovvero la riduzione unilaterale del contributo dovuto.

La più volte citata disposizione di cui all’art. 91 del d.l. 17.03.2020, a mente della quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore” non deve infatti trarre in inganno.

Il meccanismo di mitigazione delle conseguenze derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni introdotto durante la fase dell’emergenza è infatti riferito alle sole obbligazioni contrattuali, mentre non può trovare applicazione, neppure in via analogica, all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, che non ha natura contrattuale ma si fonda su specifiche disposizioni volte a garantire l’assistenza economica al soggetto economicamente debole anche in caso di disgregazione famigliare.

Il mancato adempimento delle statuizioni di carattere economico adottate in sede di separazione e divorzio comportava e comporta tutt’ora delle conseguenze sia di carattere civilistico, come le diverse iniziative volte ad ottenere l’adempimento coattivo, sia di carattere penalistico, come la possibile denuncia per violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

Per tale ragione nel caso in cui, avuto riguardo al patrimonio complessivo dell’obbligato, il peggioramento delle condizioni economiche abbia determinato l’impossibilità totale o parziale di far fronte al pagamento del contributo al mantenimento, l’obbligato dovrà chiedere la revisione delle disposizioni precedentemente adottate al riguardo.

In ipotesi di accordo tra i coniugi, sarà sufficiente ricorrere al procedimento di negoziazione assistita, caratterizzato da forme più snelle e tempi più celeri, mentre in caso contrario si dovrà necessariamente adire l’Autorità Giudiziaria competente.

Un’ultima annotazione.

Ai fini dell’accoglimento della domanda, non sarà sufficiente l’astratto riferimento da parte del ricorrente alla situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria. L’obbligato dovrà fornire la prova concreta del cambiamento della situazione economica e delle ripercussioni sul reddito non solo attuale ma anche futuro, allegando tutti gli elementi idonei a dimostrare che le restrizioni alle attività imposte hanno determinato una contrazione dei redditi cui è conseguita l’impossibilità totale o parziale di assolvere all’obbligo di mantenimento.

Solo nel caso in cui venga data prova dell’incolpevole impossibilità di adempiere in tutto ovvero in parte alle statuizioni di carattere economico disposte in sede di separazione o divorzio è incolpevole, il Giudice potrà disporne la revisione.

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